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Home Finanza aziendale Detassazione degli investimenti grazie alla Tremonti-ter
Detassazione degli investimenti grazie alla Tremonti-ter PDF Stampa E-mail

La cosiddetta "Tremonti-ter" è senza dubbio il pezzo forte dell'ultima "manovra d'estate". In realtà, il decreto legge 78/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio, contiene diverse misure di impatto fiscale. Contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi internazionali a parte, trattati in un altro intervento, un'altra misura "d'interesse" per i titolari di reddito d'impresa è, ad esempio, la revisione, prevista, dei coefficienti d'ammortamento. La "detassazione degli utili reinvestiti in macchinari" (rubrica dell'articolo 5 della "manovra") merita, comunque, un'attenzione particolare.

È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50% degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, fatti dall'entrata in vigore del decreto al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

Ritorna, così, seppur modificato, il meccanismo agevolativo previsto, da ultimo, dalla legge 383/2001 (il beneficio era allora concesso anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e si concretizzava nell'abbattimento del reddito di un importo pari al 50% del volume degli investimenti in beni strumentali che eccedeva la media di quelli realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti).

Il bonus è collegato agli investimenti fatti (come si legge dalle note esplicative della tabella Ateco 2007) in macchinari e apparecchiature, comprese le rispettive parti meccaniche, che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione. Una divisione, la 28, in cui si ritrovano apparecchi fissi, mobili o portatili (a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico), e che include anche alcune apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate.

L'incentivo è revocato se i beni sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto. Una disposizione antielusiva, questa, che riprende l'analoga previsione inserita nella citata legge 383/2001, in relazione alla quale l'agenzia delle Entrate, con la circolare 90/2001, ebbe modo di precisare che il reddito del periodo relativo all'esercizio in cui si fosse verificato uno degli eventi che faceva perdere il diritto al beneficio doveva essere aumentato "avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dimessi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore...assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa...La variazione in aumento sarà determinata in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile".

Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa

Con una disposizione che, si legge dalla relazione tecnica di accompagnamento al Dl, non comporta variazioni alle previsioni di gettito né aumento di oneri a carico del bilancio dello Stato, l'articolo 6 del decreto legge 78/2009 prevede, entro il 31 dicembre 2009, la revisione, in aumento, dei coefficienti d'ammortamento dei beni strumentali a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico. Revisione compensata con diversi coefficienti "per i beni industrialmente meno strategici".

Sembra, dunque, davvero imminente la più volte annunciata (e auspicata) revisione dei coefficienti tabellari, contenuti nel Dm 31 dicembre 1988.

Soggetti beneficiari

Titolari di reddito di impresa, a prescindere dal regime contabile adottato.
Nella categoria rientrano:

  • persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
  • società in nome collettivo e in accomandita semplice;
  • società di armamento;
  • società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
  • consorzi tra imprese;
  • società a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni;
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
  • enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, limitatamente al reddito derivante dall'attività commerciale esercitata;
  • società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso, nella misura in cui l'attività di ricerca è svolta dalla stabile organizzazione.

Sono esclusi dall'ambito soggettivo:

  • le persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del TUIR;
  • gli enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa;
  • gli esercenti arti e professioni.

L'agevolazione opera anche per le società in perdita; la detassazione comporta in questo caso un aumento dell'importo, con possibilità di riporto a nuovo nei successivi cinque esercizi, salvo il riporto illimitato per le società neo costituite.

Beni soggetti all'agevolazione

Sono agevolabili gli investimenti in macchinari e apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
Non sono oggetto di agevolazione altre categorie di beni.
Le agevolazioni della Tremonti-ter si applicherà solo all'acquisto di apparecchiature e macchinari nuovi (beni acquisti da produttori e beni usati sottoposti a processo di effettivo rinnovo).

Elenco dei beni agevolabili (Sezione 28 da pagina 81)

Importo e applicazione della detassazione

L'agevolazione comporta l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti effettuati.
In pratica, l'agevolazione è costituita da una riduzione dell'imponibile IRES pari al 50% del costo sostenuto.
(esempio: acquisto di macchinario per € 1.000, deduzione dell'imponibile di un importo pari a € 500 con conseguente riduzione delle imposte da versare del 27,5% della detassazione, o aliquota progressiva IRPEF per le imprese individuali o società di persone).

La detassazione non ha effetti a fini IRAP.
La detassazione si applica attraverso una variazione in diminuzione in dichiarazione.
Il calcolo dell'agevolazione è autonomo.

Componenti del costo di acquisto

Il costo effettivamente sostenuto dall'impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale.

Il costo comprende eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, ...)
Al costo vanno detratti gli eventuali contributi in conto impianti erogati all'impresa.
Nei limiti consentiti dai corretti principi contabili (articolo 110 comma 1 lettera b del Tuir) possono essere conteggiati gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali.
Al costo di acquisto va aggiunta l'IVA indetrabile.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dalla società concedente (non l'ammontare dei canoni), comprensivo di Iva (se indetraibile per l'utilizzatore).

Versamento delle imposte

L'agevolazione rileva per il saldo, mentre non rileva per il calcolo degli acconti (2009-2010-2011)

Periodi di imposta interessati e riferimenti temporali per l'investimento

L'agevolazione riguarda gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 01.07.2009 e il 30.06.2010.
I periodi di imposta interessati sono pertanto l'anno 2009 e 2010.
Gli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.2009 produrranno una detassazione in dichiarazione 2009 (in giugno 2010), mentre gli investimenti effettuati nel primo semestre del 2010 avranno effetto sulla dichiarazione 2010 (in giugno 2011).

Modalità dell'investimento

L'investimento può essere realizzato secondo le seguenti modalità:

  • acquisto
  • locazione finanziaria (leasing)
  • realizzazione mediante appalto
  • mediante costruzione interna (La presente disposizione risulta ancora da chiarire)

Momento di rilevanza

Per l'acquisto rileva il momento di consegna / spedizione, ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà.
Per le prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione degli investimenti agevolabili, rileva la data di ultimazione delle stesse.
La data di entrata in funzione del bene non è rilevante ai fini dell'agevolazione (mentre è rilevante per la deduzione degli ammortamenti)
Per la locazione finanziaria rileva il momento della consegna (indipendentemente dalla maturazione dei canoni), salvo il caso di realizzazione del bene tramite appalto, nel qual caso rileva l'ammontare dei corrispettivi in base agli stati di avanzamento lavoro.

Per l'appalto tutto il costo entra nell'anno in cui l'opera è ultimata, indipendentemente dall'inizio lavori (se il contratto prevede la redazione di stati di avanzamento lavori, l'importo dell'investimento viene quantificato in base ai corrispettivi liquidati dall'appaltatore in via definitiva)
Per la costruzione interna è necessario fare riferimento alle regole generali sulla competenza (Art.109 Tuir) avendo a riferimento le spese complessivamente sostenute.

Tutti i momenti indicati sono indipendenti dalla data di pagamento.

Vincoli sui beni e revoca dell'agevolazione

I beni acquisiti mediante l'agevolazione non potranno essere ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa prima del secondo esercizio successivo a quello in cui avviene l'acquisto (gli investimenti avvenuti nel 2009 non possono essere ceduti prima del 31.12.2010, mentre per i beni acquistati nel 2010, la decadenza vale fino al 31.12.2011)
Sono considerate alienazioni:
- le cessioni a terzi
- le assegnazioni ai soci e l'autoconsumo dell'imprenditore individuale
- le cessioni di contratto a terzi (leasing)
- il mancato esercizio del diritto di riscatto (leasing)
Non sono considerate alienazioni:
- i trasferimenti che avvengono in seguito a operazioni societarie neutrali (fusione, scissione, conferimento)
- i trasferimenti operati nell'ambito di cessioni di azienda
- le operazioni di lease back
- la distruzione o rottamazione dei beni acquisti mediante agevolazione

Le agevolazioni decadono se gli strumenti acquisiti in regime di detassazione degli investimenti vengono ceduti a soggetti con stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (non è fissato alcun limite temporale alla revoca).

La revoca del beneficio fiscale si manifesta in una variazione in aumento del reddito dell'esercizio nel quale avviene l'alienazione, per un importi pari alla metà del costo originario del bene.

Cumulo con altre agevolazioni

Sarà possibile, a meno di variazioni di norma, cumulare la Tremonti-ter con altre agevolazioni pubbliche (contributi comunitari). L'agevolazione non si configura infatti come "aiuto di stato" e non dovrebbe essere soggetta a vincoli di cumulo.

Rispetto delle normative di sicurezza

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro potranno usufruire dell'agevolazione soltanto se sarà documentato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza (in particolare le aziende a rischio di incidenti rilevanti - decreto legislativo 334/1999)

Documento: Decreto Legge del 01 Luglio 2009 n. 78 (vedi Art. 5)

Fonte: Agenzia delle Entrate e tremonti-ter.com

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